TITOLO PRIMO

Denominazione – Sede – Scopi – Durata

 

Articolo 1

  1. E’ costituita l’associazione denominata “SANTINA GUSMINI E.T.S.”.

La denominazione dovrà essere riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell’attività e in qualunque atto, corrispondenza e comunicazione rivolta a terzi e, in genere, al pubblico. L’associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117. In conseguenza dell’iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, l’associazione dovrà indicare gli estremi dell’iscrizione stessa negli atti, nella corri-spondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L’associazione non persegue scopo di lucro.

Articolo 2

  1. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Rimini.

Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dallo stesso consiglio direttivo che potrà istituire e sopprimere delegazioni fiduciarie, uffici e/o strutture tecniche amministrative.

Articolo 3

  1. L’associazione opera a livello nazionale ferma restando la propria natura di organismo costituito su base associativa autonoma e disciplinata dalla normativa di diritto privato ed in armonia con quanto in materia disposto dal Codice per il Terzo
  • L’associazione ha durata

Articolo 4

  • L’Associazione assume come compito primario:

l’educazione, l’istruzione e la formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

  1. Le cariche associative, le prestazioni dei soci e dei volontari sono
  2. Nell’ambito del territorio nazionale e sovranazionale essa promuove ed attua le seguenti attività l’educazione, l’istruzione e la formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa che sono riconducibili nell’esercizio di interesse generale dettate dall’art. 5 del Codice del terzo settore.

Attività ricomprese nell’art.5 comma 1 lett. d) del D.Lgs 117/2017.

In coerenza con quanto sopra indicato e per attuare i suoi scopi, l’Associazione:

  1. amministra e gestisce i beni mobiliari ed immobiliari di cui sia titolare, locatrice, comodataria o comunque posseduti ossia a qualsiasi titolo detenuti, ivi compresa la gestione delle sedi associative che l’Associazione intenderà accogliere;
  2. istituisce e/o organizza, anche avvalendosi di contributi regionali e statali, corsi di preparazione, formazione e perfezionamento;
  • stipula ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamen

to delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione degli altri, l’assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l’assunzione in concessione o comodato o l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Associazione;

  1. stipula convenzioni e contratti per l’affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
  2. organizza, promuove e favorisce manifestazioni, convegni, congressi, esposizioni e mostre, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti nonchè tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra l’Associazione, gli operatori dei settori di attività della Associazione ed il pubblico, nonché partecipa ai predetti eventi;
  3. privilegia programmi di educazione, istruzione e formazione professionale a carattere applicativo;
  4. attua programmi di educazione, istruzione e formazione professionale in proprio oppure in collaborazione con altri istituti educati- vi o qualsiasi altro partner;
  5. finanzia persone o enti i cui scopi nel campo della educazione, istruzione e formazione professionale siano coerenti con quelli della Associazione;
  6. promuove il trasferimento e l’applicazione alle organizzazioni (imprese, aziende pubbliche, terzo-settore) e ai soggetti sociali (sistema scolastico e universitario, governi locali e pubblica amministrazione centrale, associazioni professionali) dei risultati scientifici di ricerca (realizzata in proprio, commissionata o solo divulgata) tramite qual- siasi forma di collaborazione, assistenza operativa, accesso a dati e informazioni;
  7. divulga, tramite iniziative editoriali di convegnistica culturale e di comunicazione via web, studi, ricerche ed esperienze attinenti ai campi di intervento della Associazione e meritevoli di un’ampia diffusione per originalità di approccio, rilevanza dei contenuti, applicabilità concreta dei risultati; la Associazione può agire a tale scopo in sinergia con le Istituzioni e con le realtà educative già esi- stenti, sia pubbliche sia private, oltre che con il mondo della scuola, dell’editoria e dell’informazione o con qualsiasi altro partner;
  8. ferma l’esclusione di qualsiasi scopo di lucro, svolge ogni altra attività direttamente connessa agli scopi della Associazione, ivi compreso l’esercizio di attività commerciali purchè funzionali agli scopi della Associazione;
  9. conferisce borse di studio, premi e contributi liberali; promuove, coordina e aderisce alle attività di organismi, enti, istituzioni aventi scopo uguale, affine, analogo o comunque connesso al proprio, fornendo agli stessi ogni tipo di assistenza tecnica, scientifica, economica;
  10. collabora con altri enti pubblici o privati;
  11. svolge attività di analisi su richiesta, consulenza scientifica e, ingenerale, ogni attività connessa alla educazione, istruzione e formazio- ne professionale, ivi compresa quella pubblicitaria ed editoriale, pubblicando atti di convegni, seminari, studi e ricerche, libri, dispense, ri- viste e supporti informatici;
    partecipa ad associazioni, enti ed istituzioni pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Associazione medesima; la Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
  12. svolge, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell’editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world wide web;
  13. svolge ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità

Al fine del perseguimento delle sue finalità la Associazione potrà inoltre:

  1. svolgere attività di impresa sociale e creare nuove società o La Associazione riserva particolare attenzione all’attività scientifica e all’occupazione di carattere sociale;
  2. promuovere, organizzare e gestire attività, progetti, eventi, servizi ed opere, attinenti al suo scopo ed alle sue finalità;
  3. svolgere tutte le suddette attività anche a mezzo di altri Enti del Terzo settore od imprese sociali che perseguano i medesimi fini istituzionali;
  4. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di affidamenti, prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche iscrivibili nei pubblici registri, con società, enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Associazione;
  5. stipulare convenzioni per l’affidamento a terzi di parte delle attività e concludere accordi di collaborazione con altri Enti, pubblici o privati, o Fondazioni aventi scopi affini o strumentali ai propri;
  6. partecipare a società, associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Associazione medesima e nei limiti delle normative in vigore; la Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
  7. sviluppare qualsiasi altra iniziativa, anche di carattere economico, ritenuta utile, di supporto o necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali della Associazione, ivi inclusa la raccolta fondi e/o contributi, nei limiti di Legge;
  8. svolgere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, di partecipazione e di altro genere, ritenute necessarie od opportune per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali, nel pieno rispetto delle vo lontà testamentarie;
  9. avvalersi del supporto di professionisti, enti, organismi, società, istituti educativi anche mediante appositi accordi e

La Associazione, al fine di ottimizzare il funzionamento della stessa, potrà:

  1. predisporre, attraverso i propri Organi Sociali, programmi pluriennali e piani annuali di attività per conseguire le proprie finalità;
  2. attivare azioni di formazione e di aggiornamento per tutti gli operatori impegnati nelle attività della Associazione;
  3. costituire e/o promuovere strutture, curandone l’organizzazione e la gestione, anche con propri assetti ed autonomi organigrammi, operando in proprio ed anche con altre strutture, pubbliche, private e

Ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs 117/2017 l’Associazione può esercitare attività diverse da quella di cui all’art. 5 comma 1 del D.Lgs 117/2017 e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto dell’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all’insieme delle riserve, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle atti- vità di interesse generale.

È fatto divieto di svolgere attività istituzionali diverse da quelle indicate, anche se aventi fini di solidarietà sociale nonché di pubblica utilità, ad eccezione di quelle direttamente connesse ai fini istituzionali propri.

Subordinatamente all’iscrizione al RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore) od alla disposizione dei suoi effetti ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 117/2017 ed alle condizioni dettate dall’art. 6 del D .Lgs. 117/2017, nonché ai limiti definiti dagli Enti competenti, la Associazione potrà svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, la cui individuazione potrà essere successivamente operata da parte del Consiglio di Amministrazione.

Si rende applicabile quanto previsto dall’art. 17 del D. Lgs. 117/2017 per i volontari e le attività di volontariato, ove presenti.

TITOLO SECONDO

Categorie di soci e quota sociale

Articolo 5

  1. L’Associazione è formata dai soci
  2. Possono essere soci le persone fisiche, le persone giuridiche pubbliche e private, gli enti nonché le associazioni non riconosciute, tutte prive di scopo di
  3. L’aspirante socio acquisisce lo stato di socio dell’Associazione previa domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo con le modalità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni normative del Terzo settore. Nell’istanza in parola l’aspirante socio deve anche dichiarare di conoscere e di accettare, senza riserva alcuna, il presente statuto, come pure i disciplinari eventualmente posti in essere dall’Associazione e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi

Il Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla data dell’istanza, la esamina senza alcun pregiudizio o intento discriminatorio e, accettata la richiesta di entrare a far parte dell’Associazione, annota l’iscrizionenel libro dei soci, comunicando l’avvenuta ammissione al richieden te.

Qualora il Consiglio Direttivo si pronunci negativamente, l’aspirante socio può, entro 30 giorni decorrenti dalla data di comunicazione di rigetto dell’istanza, proporre reclamo all’Assemblea dell’Associazione per la riforma del provvedimento.

Articolo 6

  • Ciascun socio ha diritto di esercitare un solo voto nelle riunioni del-l’organo
  • La qualità di socio è personale e si perde per:
    1. dimissioni;
    2. mancato pagamento della quota sociale annuale, determinata dal Consiglio direttivo, entro il 31 dicembre di ciascun anno;
    3. indegnità e/o atti contrari all’interesse dell’Associazione.
    4. previa delibera del Consiglio direttivo, approvata a maggioranza assoluta dei componenti e con voto segreto per:
  • indegnità;
  • atti contrari all’interesse dell’ente.

TITOLO TERZO

Organi dell’Associazione

Articolo 7

  1. Sono organi dell’Associazione:
  • il Consiglio direttivo;
  • l’Assemblea dei soci;
  • il Presidente;
  • l’Organo di revisione o controllo contabile di cui agli artt.30 e 31 del Codice per il Terzo

I componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso; a essi possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività svolta a fini istituzionali

Articolo 8

  1. L’Assemblea dei soci ha i seguenti compiti:
  • nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e dell’organo di controllo e, ove obbligatorio, il Revisore Legale dei Conti;
  • delibera le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto dell’Associazione e nel rispetto di quanto normato dal Codice per il terzo set tore;
  • delibera e approva, annualmente, il bilancio di previsione e di esercizio proposto dal Consiglio Direttivo, accompagnato dalla relazione dell’Organo di Controllo;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti, secondo quando stabilito dall’art.28 del Codice per il Terzo settore;
  • delibera sull’esclusione degli associati;
  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo

Articolo 9

  1. L’Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta l’anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del bilancio di
  2. E’ convocata dal Presidente tramite invito affisso nei locali della Associazione, pubblicazione sul sito web dell’Associazione ovvero comunicato con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo (pec, e-mail, sms, ), almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo il maggior termine previsto in caso di elezione degli organi sociali.
  3. Nell’avviso di convocazione deve essere riportato il luogo dove si terrà l’Assemblea, la data e l’ora e l’eventuale data ed ora della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno degli argomenti su cui è chiamata a deliberare l’Assemblea dei
  4. L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente quando ne abbiano fatto richiesta scritta e motivata l’Organo di revisione o controllo contabile oppure da almeno il 5% dei soci o nella misura percentuale dei soci ritenuta congrua per assicurare la tutela delle mi
  5. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione entro quindici (15) giorni, vi provvede l’organo di revisione o controllo contabile stesso quando questo ne abbia fatto

Articolo 10

  1. Hanno diritto ad intervenire all’Assemblea i soci in regola con il pagamento della quota associativa ed iscritti da almeno tre
  2. Il socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio, che non sia componente del Consiglio direttivo o dell’Organo di Controllo, conferendo ad esso apposita delega scritta corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità del
  3. Ciascun socio non può avere più di tre
  4. Ogni associato ha diritto ad un

Articolo 11

  1. L’Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e in caso di sua assenza o di suo impedimento dal vice Presidente, e in caso di assenza o di impedimento anche di quest’ultimo, dal Consigliere più anziano di età.
  2. Il Presidente dell’Assemblea nomina un segretario e qualora lo ritenga necessario anche due
  3. Compete al Presidente dirigere il dibattito assembleare e indicare il sistema di
  4. Delle riunioni dell’Assemblea viene redatto, a cura del segretario, apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, tenuto in consegna dal segretario

Articolo 12

  1. L’Assemblea dei soci, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera a maggioranza dei voti espressi dai

L’Assemblea dei soci, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, e delibera con il vo to favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti.

Sono fatte salve le diverse maggioranze previste per l’approvazione da parte dell’Assemblea della delibera di scioglimento ai sensi del successivo articolo 24.

  1. Nelle assemblee convocate per l’elezione degli organi sociali o per le modifiche da apportare all’atto costitutivo o allo statuto, in prima convocazione l’assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera a maggio- ranza dei voti espressi dai presenti, in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai

Articolo 13

  1. I componenti del Consiglio Direttivo e dell’Organo di Controllo sono eletti dall’Assemblea dei soci.
  2. Le elezioni sono indette dal Consiglio Direttivo uscente almeno quindici (15) giorni prima della scadenza del
  3. L’Associazione nella costituzione dei propri organi sociali favorisce l’attuazione del principio di pari opportunità tra uomini e

Articolo 14

  • L’Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo, il cui Presidente è il rappresentante legale, composto da tre componenti, rispettandone la componente di genere secondo quanto disposto dalla normativa
  • Possono essere eletti componenti del Consiglio Direttivo i soci iscritti da almeno 3 (tre mesi) dalla data delle
  1. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni e sono

Articolo 15

  1. Il Consiglio Direttivo è convocato in seduta ordinaria almeno due volte l’anno e, in seduta straordinaria, ogni volta che il Presidente o la maggioranza del Consiglio lo ritenga opportuno e qualora richiesto da norme speciali o da leggi nazionali e regionali, per deliberare su specifici
  • Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei
  • Salvo diverse normative, in caso di parità di voti, quando i presenti e votanti siano in numero pari superiore a due, prevale il voto del Pre
  1. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal presidente ed in caso di sua assenza o di suo impedimento dal vice
  • In caso di assenza o di impedimento di entrambi, il Consiglio Direttivo è presieduto dal consigliere più anziano di età.
  1. Di ciascuna riunione viene redatto, su apposito registro il relativo verbale, numerato progressivamente che viene sottoscritto dal Presidente e dal

Articolo 16

  1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e, in caso di sua assenza o di suo impedimento, dal vice Presidente mediante avviso scritto, contenente gli argomenti su cui pronunciarsi, consegnato a mano o inviato per posta, o posta elettronica o qualsiasi altro mezzo idoneo che ne garantisca l’avvenuta ricevuta (es. sms, whatsapp, ) a tutti i componenti del Consiglio stesso almeno sette giorni prima del giorno fissato per l’adunanza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o video-comunicazione, alle seguenti condizioni:

  1. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l’identità dei partecipanti, di regolare lo svolgimento della riunione e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
  2. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto della verbalizzazione;
  3. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’o.d.g. nonché visionare, ricevere o trasmettere

Verificandosi tali presupposti l’assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

  1. In caso di urgenza la convocazione può essere ridotta a tre giorni per mezzo di posta
  2. La presenza di tutti i consiglieri sana qualsiasi irregolarità formale della convocazione purché siano stati fissati gli argomenti da

Articolo 17

  1. Qualora venga a cessare dalla carica un consigliere, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione per cooptazione.

Se la maggioranza dei componenti eletti del Consiglio Direttivo cessa dalla carica, si dovrà procedere al rinnovo dell’intero organo.

Articolo 18

  1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o ne cessari per il raggiungimento degli scopi
  2. A tal fine:
    1. attua le finalità istituzionali e provvede alla raccolta dei fondi e all’iscrizione dei soci;
    2. approva annualmente il bilancio di previsione e di esercizio, previo parere del l’Organo di Controllo, da sottoporre alla approvazione della assemblea;
    3. elegge il Presidente e un Vice Presidente, se ritenuto opportuno, a maggioranza di voti e a scrutinio segreto;
    4. il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può delegare a uno o più membri, determinati poteri per singole operazioni, nei limiti individuati con propria deliberazione;
  3. il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla notizia della loro elezione, possono richiederne l’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, così come dettato dall’art.26 comma 6 del citato Codice del Terzo settore;
  4. il Consiglio Direttivo può avvalersi della figura del Segretario dell’Associazione, quale organo tecnico dell’Ente preposto alla gestione dell’attività amministrativa, ivi compresa la funzione di segretario del CD, per l’esecuzione degli atti deliberativi secondo le disposizioni impartite dallo stesso organo e dal presidente;
  5. al Segretario dell’Associazione compete, inoltre, la tenuta e conservazione degli atti.
    • In caso di necessità o urgenza, il solo Presidente ha facoltà di prendere decisioni di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte dello stesso Consiglio Direttivo alla prima riunione da convocarsi entro i successivi trenta giorni, pena la decadenza del provvedimento

    Articolo 19

    • Ai sensi dell’art. 30 del Lgs. 117/2017 è nominato l’Organo di Controllo.
    1. L’Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dall’assemblea all’atto della
    2. L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto
    • Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all’articolo 31, comma 1, del Lgs 117/2017 la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di Controllo è costituito da Revisori legali iscritti nel- l’apposito registro.
    • L’Organo di Controllo esercita inoltre i compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redat- to in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il bilancio socia- le dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di
    • I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
    1. A tal fine, essi possono chiedere agli Amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati
    2. Le riunioni dell’Organo di Controllo, se nominato in composizione collegiale, possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del Consiglio di Ammini
    • Salvo quanto previsto dal precedente comma 4, nel caso la Associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell’articolo 31 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, la revisione legale dei conti è esercitata da un Revisore legale o da una società di Revisione legale iscritti nell’appo sito
    1. Il Revisore può partecipare, nei termini di legge, alle riunioni del Consiglio di

    TITOLO QUARTO

    Patrimonio – Gestione finanziaria

    Articolo 21

    1. L’Associazione provvede agli scopi statutari:
      1. con le rendite del proprio patrimonio mobiliare e immobiliare da utilizzare per lo svolgimento degli scopi istitutivi e finalizzato al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
      2. con le quote associative versate dai soci;
      3. con i proventi delle proprie attività nonché di quelli provenienti da

        contributi e partecipazioni a campagne nazionali;

        1. con oblazioni di enti pubblici e privati, donazioni, lasciti testamentari, nonché rimborsi derivanti da contributi di organismi locali e convenzioni territoriali e con eventuali contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti

        Articolo 22

        1. L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare.
        2. Per ogni esercizio finanziario devono essere compilati il bilancio d’esercizio con annesso lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa e il bilancio preventivo con il programma di attività che dovranno essere comunicati preventivamente all’Organo di revisione contabile e di

        L’Associazione è tenuta, al ricorrere delle condizioni, a depositare presso il Registro unico nazionale per il Terzo settore e pubblicare presso il proprio sito internet il bilancio sociale nei termini previsti dall’art.14 del Codice per il Terzo settore.

        1. Trova applicazione quanto previsto dall’Articolo 13 del D.Lgs. 117/2017.

        Articolo 23

        1. L’Associazione ha patrimonio proprio ed opera in completa autonomia contabile, amministrativa e gestionale, rispondendo con il proprio patrimonio di tutte le obbligazioni inerenti i rapporti da essa

        E’ inibita all’Associazione la distribuzione anche in modo indiretto di avanzi di gestione o utili, fondi e riserve comunque denominate ai propri associati, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento del vincolo associativo.

        1. Ai fini dell’eventuale successiva domanda di riconoscimento della personalità giuridica, viene stabilito in Euro 15.000,00 il patrimonio liquido e disponibile destinato ai sensi dell’art. 22 del Lgs. 117/2017.
        2. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8, comma 2, del Lgs. 117/2017.
        3. Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

        TITOLO QUINTO

        Decadenza degli organi

        Articolo 24

        1. Lo scioglimento dell’Associazione per qualunque causa è deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno trequarti degli

        Nella medesima seduta l’Assemblea nomina uno o più liquidatori muniti dei necessari poteri.

        1. L’attivo residuale patrimoniale dell’Associazione, esaurita la liquidazione, e secondo quanto disposto dall’Assemblea, sarà devoluto ad altra Associazione che persegua analoga finalità e che sia ente del terzo settore, previa indicazione del Consiglio Direttivo e parere positivo dell’Ufficio di cui all’art.45 del Codice del Terzo Settore e salva al- tra e diversa destinazione imposta dalla

        TITOLO SESTO

        Norme sulla trasparenza, transitorie e finali

        Articolo 25

        1. Tutte le attività dell’Associazione devono avvenire nel segno della massima
        • L’Associazione è tenuta presso la sede amministrativa a tenere aggiornato l’Albo nel quale affiggere, gli avvisi della vita
        1. L’Associazione, ove tenuta per legge, pubblica il bilancio sociale sul proprio sito internet e sul Registro unico per il Terzo
        2. L’Associazione, inoltre, rende noti anche gli eventuali emolumenti, compensi e corrispettivi a qualsiasi titolo erogati a componenti degli organi associativi e
        3. L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
        4. il libro degli associati, anche in forma informatizzata;
        5. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea;
        6. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
        7. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
        8. il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale all’interno dell’associazione.

        I libri di cui alle lettere a), b), c), e) , sono tenuti a cura del consiglio direttivo.

        I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

        I verbali di assemblea e di consiglio direttivo devono contenere la data, l’ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all’ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

        Ogni verbale deve essere firmato dal presidente e dal segretario.

        Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste da un regolamento interno.

        Articolo 26

        1. Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali dell’ Associa-
        2. La richiesta è esaminata dal Presidente dell’Associazione. Qualora non vi sia dubbio alcuno sulla identità del socio, la legittimazione del socio richiedente e sulla sussistenza dell’interesse personale e concre- to all’accesso essa è accolta senza ulteriori formalità.
        • Nel caso non fosse possibile l’accesso immediato, viene stabilito un altro giorno e comunque entro 30 giorni dalla richiesta In presenza di eventuale diniego all’accesso, il socio rivolge richiesta al Consiglio Direttivo chiedendo un pronunciamento al riguardo.

        Ove perdurasse ancora il diniego di accesso anche da parte del Consiglio Direttivo, il socio ha facoltà di rivolgersi all’autorità giudiziaria.

        Il Socio che esamina i libri sociali è tenuto alla riservatezza sulla docu- mentazione esaminata.

        Articolo 27

        1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa ri- ferimento al Codice per il Terzo

        F.to: Maurizio Testa

        ” : Giorgi Giuseppe ”
        : Manuela Merelli

        ” : Andrea Letizia Notaio (luogo sigillo)