Le donazioni alla Associazione Santina Gusmini Onlus danno diritto al donatore di beneficiare di una riduzione delle imposte dal medesimo dovute, con l’effetto di ridurre l’onere economico effettivo per il donatore. Le riduzioni sono applicabili con differenti modalità per i privati e per le società, come indicato nel seguito.
Benefici fiscali per i privati
Per i privati sono previste le seguenti due alternative, tra le quali è possibile scegliere:
a) detrazione dalle imposte dovute dal donatore pari al 30 % dell’importo della donazione, fino ad un importo massimo di donazione di € 30.000,00 (art. 83, c. 1, d.lgs. n. 117/2017); pertanto nel caso di donazione superiore ad € 30.000,00, la detrazione è ammessa solo per l’importo del 30% di € 30.000,00;
b) deduzione dal reddito imponibile del donatore dell’importo della donazione effettuata, ma nel limite del 10% dell’imponibile stesso (art. 83, c. 2, d.lgs. n. 117/2017); pertanto la parte di donazione superiore al 10% del reddito imponibile non è deducibile. E’ prevista la possibilità di riportare nei 4 anni successivi la quota di deduzione dall’imponibile che non fosse utilizzabile nell’anno per la contestuale presenza di altri spese deducibili a cui il contribuente abbia diritto, le quali rendano l’imponibile incapiente rispetto alla deduzione ammissibile.
Benefici fiscali per le società
Per le società sono consentite le seguenti deduzioni in relazione all’importo della donazione:
a) per donazioni fino all’importo di € 30.000,00, la donazione è sempre integralmente deducibile dal reddito imponibile della società (art. 100, c. 2, lett. h, Tuir);
b) per donazioni di importo superiore ad € 30.000,00, la donazione è deducibile nel limite massimo del 10% dell’imponibile della società (art. 83, c. 2, dlgs. n.117/2017). Si ricorda che i benefici fiscali sono riconosciuti solo nel caso in cui le donazioni siano effettuate tramite banche, uffici postali o con altri mezzi di pagamento tracciabili.Su richiesta, l’Associazione rilascia al donatore una comunicazione che attesta la sussistenza dei requisiti soggettivi di Onlus.